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Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Cass. n. 14604/2020

Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità – Fondamento - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione .

In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614_1, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645

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cassazione

14604

2020