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Discrimine tra intervento tempestivo e successivo - Cass. n. 26423/2020

Esecuzione forzata - intervento - avviso ai creditori iscritti - intervento creditori non privilegiati - effetti - espropriazione immobiliare - Discrimine tra intervento tempestivo e successivo - Riferimento all'udienza in cui è disposta la vendita - Individuazione - Udienza in cui si è svolta la trattazione effettiva.

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione di cui all'art. 565 c.p.c., secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza di vendita abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece aperto il termine per l'intervento predetto ove siano state compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il normale svolgimento del procedimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, poiché nell'udienza di trattazione il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita, che gli interventi successivi a detta udienza dovessero ritenersi tardivi).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_569

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2020