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Eccezione di tardività dell'opposizione – Cass. n. 8501/2021

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8501 del 25/03/2021 (Rv. 660855 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382, Cod_Proc_Civ_art_617