Domicilio eletto con atto di precetto – Cass. n. 8024/2021
Esecuzione forzata - competenza - per territorio - opposizioni all'esecuzione - Domicilio eletto con atto di precetto - Opposizione a precetto - Presunzione di esistenza di bene staggito nel luogo eletto - Contestazione del debitore opponente - Mancata dimostrazione della presenza di beni staggibili - Inidoneità dell'elezione a radicare la competenza - Fattispecie.
L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione. (Nella specie, la S.C., in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, ha regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021 (Rv. 660988 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615