Controversie di lavoro nautico – Cass. n. 5725/2021
Esecuzione forzata - nave ed aeromobile (esecuzione su) - Controversie di lavoro nautico - Opposizione all'esecuzione - Pignoramento di navi - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 c.n. - Applicabilità - Disciplina dell'espropriazione forzata ex art. 643 c.n. - Esclusione - Fondamento. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio
Qualora l'armatore proponga opposizione all’esecuzione avverso il pignoramento di una propria nave, in conseguenza di controversia individuale di lavoro marittimo, è competente a conoscere del processo il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 618 bis, comma 1, c.p.c., e l'individuazione del giudice territorialmente competente deve essere effettuata in base ai criteri fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo la sentenza n. 29 del 1976 della Corte costituzionale, esso conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stato abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 643 cod. nav.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5725 del 03/03/2021 (Rv. 661041 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618_2