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Sentenza di accoglimento della domanda di riduzione di legittima – Cass. n. 12872/2021

Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Sentenza di accoglimento della domanda di riduzione di legittima - Contenuto - Capo costitutivo e Capo di condanna - Rapporti - Corrispettività o dipendenza - Conseguenze in ordine all'esecutorietà immediata del capo di condanna.

La sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c; pertanto, solo nel secondo caso, integrandosi un rapporto di "dipendenza" tra capo costitutivo e capo condannatorio, quest'ultimo è immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato del primo, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna ne presuppone il passaggio in giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12872 del 13/05/2021 (Rv. 661380 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_2908, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_282