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Pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore – Cass. n. 6113/2022

Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - Plurimi pignoramenti riuniti - Individuazione del creditore tenuto all'anticipazione delle spese ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti - Promozione degli atti della procedura esecutiva - Necessità - Attuazione del secondo pignoramento - Insufficienza.

 

In caso di pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore, il giudice, al fine di attribuire l'obbligo di anticipazione delle spese, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a individuare quale dei creditori procedenti abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva attraverso la formulazione delle relative istanze e il compimento dei necessari atti, non essendo all'uopo sufficiente che il creditore procedente abbia effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6113 del 24/02/2022 (Rv. 663956 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_626

 

Corte

Cassazione

6113

2022