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Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. – Cass. n. 35873/2022

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Successiva acquisizione del bene da parte della P.A. - Legittimazione all'esecuzione in capo ai soggetti muniti del titolo - Persistenza - Fondamento - Intervento nel processo del successore - Possibilità.

 

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, in caso di condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile, la successiva acquisizione dello stesso, in via amministrativa, da parte della P.A. non priva i soggetti muniti del titolo esecutivo della legittimazione all'azione esecutiva, valendo soltanto ad abilitare il successore a titolo particolare ad intervenire nel processo a tutela delle proprie ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35873 del 06/12/2022 (Rv. 666285 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_475, Cod_Proc_Civ_art_111

 

Corte

Cassazione

35873

2022