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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31068 del 08/11/2023 (Rv. 669459 - 01)

Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito avverso distinto e diverso provvedimento - Improponibilità della opposizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la citazione innanzi al giudice del merito con la quale si opponga un provvedimento diverso da quello opposto con il ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, non può qualificarsi come atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione originariamente proposta, ma come un'autonoma opposizione ex art. 617 c.p.c., improponibile in quanto proposta con un atto (citazione iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale) difforme dal modello imposto dalla legge. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione atteso che, mentre con il ricorso al g.e. era stata opposta l'ordinanza di approvazione parziale del progetto di distribuzione, con atto di citazione iscritto al R.G.A.C. era stata opposta l'ordinanza di approvazione definitiva del progetto di distribuzione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31068 del 08/11/2023 (Rv. 669459 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618