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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)

Obbligo di astensione del magistrato - Mancato esercizio - Istanza di ricusazione proposta dalla parte e ritenuta inammissibile dal giudice - Irrilevanza - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un'istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_051