Provvedimenti giurisdizionali - Valutazioni e giudizi personali su altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto del procedimento - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sussistenza.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, integrante l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, l'inserimento in provvedimenti giurisdizionali di valutazioni e giudizi personali sull'operato di altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati, tanto più se oggettivamente denigratori nei loro confronti.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 01)