Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 04)
Magistrato sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Successiva sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'applicazione della misura amministrativa del trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche, a norma dell'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 (come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 109 del 2006), non osta alla successiva applicazione della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, a condizione che il giudice disciplinare dia conto della perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative di quest'ultima misura o, in alternativa, della idoneità della misura cautelare minore del trasferimento d'ufficio, ai sensi degli artt. 13 o 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, avuto riguardo al comportamento tenuto dal magistrato nella nuova sede ove è stato trasferito in via amministrativa e comunque successivamente all'adozione della misura di cui all'art. 2 del r.d. n. 511 del 1946.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29833 del 18/11/2019 (Rv. 656065 - 04)