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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5588 del 28/02/2020 (Rv. 657203 - 01)

Illecito disciplinare conseguente a reato - Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Dall'iscrizione dell'incolpato nel registro degli indagati - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di illecito disciplinare del magistrato conseguente a reato, ai fini della decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare non assume rilevanza l'iscrizione dell'incolpato nel registro degli indagati, atteso che il predetto termine decorre dal momento in cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbiano avuto notizia "circostanziata" dell'illecito ovvero conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, e non dal momento in cui di esso siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare, spettando in via esclusiva a questi ultimi l'apprezzamento del rilievo disciplinare di un fatto, peraltro nell'ambito di un giudizio diverso e ben più pregnante di quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5588 del 28/02/2020 (Rv. 657203 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE