Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5588 del 28/02/2020 (Rv. 657203 - 02)
Rinvio a giudizio del magistrato disposto in sede penale - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rapporto di automatismo - Esclusione.
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per fatto costituente reato, tra il rinvio a giudizio dell'incolpato disposto in sede penale per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, e il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, non sussiste rapporto di automatismo - nel senso che al giudice disciplinare sia consentito, ai fini dell'adozione della misura cautelare, un mero richiamo alla gravità dell'ipotesi accusatoria astrattamente considerata - bensì una correlazione dinamica, per effetto della quale il giudice disciplinare, al fine di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, deve prendere autonoma cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti (e degli elementi che in concreto le supportino) in ordine alla possibile colpevolezza dell'indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5588 del 28/02/2020 (Rv. 657203 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE