Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6074 del 04/03/2020 (Rv. 657219 - 02)
Disciplina dettata dall'art. 24 d.lgs. n. 109 del 2006 e dall'art.391 bis c.p.c. - Mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso in Cassazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 e dell'art. 391 bis c.p.c., in relazione alla mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso per cassazione; ciò in quanto nell'ambito del sistema cd. "bifasico", introdotto dal citato art. 24 per l'instaurazione e la decisione del giudizio di legittimità in materia disciplinare, l'assoggettamento del ricorso alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura penale trova giustificazione nella duplice esigenza di accelerare la fase introduttiva e di assicurare la compatibilità dei motivi di gravame con la disciplina di un procedimento che, nel grado di merito, è regolato dalle norme del medesimo codice, in quanto compatibili, mentre l'applicabilità del rito civile, nella fase decisoria, coerentemente con l'attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili, consegue alla cessazione delle predette esigenze in sede di impugnazione delle relative pronunce, il cui oggetto, costituito da sanzioni ritenute tradizionalmente estranee alla materia penale, consente di ritenere ragionevole l'esclusione dell'ulteriore operatività delle forme prescritte dalla norma censurata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6074 del 04/03/2020 (Rv. 657219 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2