Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6074 del 04/03/2020 (Rv. 657219 - 01)
Disciplina dettata dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ambito di applicazione - Impugnazione delle decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare del CSM - Configurabilità - Impugnazione con ricorso straordinario o per revocazione dei provvedimenti emessi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Esclusione - Conseguenze.
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006, nel dichiarare applicabili, ai fini del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Sezione disciplinare del CSM, i termini e le forme previsti dal codice di procedura penale, si riferisce alla sola impugnazione delle decisioni adottate dalla predetta Sezione, sicché tale disciplina non può essere estesa ai ricorsi proposti avverso le sentenze e le ordinanze emesse, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, pertanto, non possono essere impugnate personalmente dall'incolpato e mediante deposito del ricorso in cancelleria, risultando invece necessarie sia la rappresentanza di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, munito di procura speciale, sia la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Tali modalità devono essere osservate per la proposizione non solo del ricorso straordinario ma anche di quello per revocazione, che, al pari degli altri mezzi di impugnazione, resta assoggettato alle forme previste dal codice di procedura civile.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 6074 del 04/03/2020 (Rv. 657219 - 01)