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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2709 del 05/02/2020 (Rv. 657191 - 01)

P.G. presso la Corte di cassazione - Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Conoscenza certa di tutti gli elementi dell'illecito - Riferimento - Necessità - Conoscenza pregressa di quegli stessi fatti da parte degli organi tenuti a comunicarli al P.G. - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

L'art_ 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell'art_ 14, comma 4, dello stesso decreto, sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell'azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell'afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto "notizia circostanziata", idonea ai fini della decorrenza del termine annuale, la ricezione, da parte del P.G. presso la Suprema Corte di cassazione, della notizia di reato inviatagli da un Procuratore della Repubblica unitamente alla copia di un esposto - con allegata visura camerale - volto a denunciare la titolarità, a nome dell'incolpato, di una impresa individuale con relativa partita IVA, stante la valenza probatoria del menzionato allegato)

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2709 del 05/02/2020 (Rv. 657191 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE