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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9277 del 20/05/2020 (Rv. 657659 - 02)

Misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato - Valutazioni del giudice del merito - Destinazione ad un ufficio limitrofo ma con funzioni radicalmente diverse - Possibilità - Motivazione - Necessità.

Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni dell'ufficio di destinazione del magistrato, poiché la natura e lo scopo della misura cautelare impongono una celere definizione, risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse "diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni; tuttavia, la scelta di destinare il magistrato ad un ufficio limitrofo, restringendo l'ambito delle funzioni da assegnare solo a quelle radicalmente diverse dalle precedenti, deve essere oggetto di specifica motivazione, tanto più nell'ipotesi in cui (come nella specie) risulti dagli atti che lo stesso procuratore generale, pur avendo richiesto l'allontanamento del magistrato dalla sede in cui prestava servizio all'epoca dei fatti contestatigli in sede disciplinare, non aveva invece invocato la sua destinazione a funzioni diverse da quelle originariamente rivestite.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9277 del 20/05/2020 (Rv. 657659 - 02)