Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9277 del 20/05/2020 (Rv. 657659 - 01)
Art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Sospensione del corso dei termini del procedimento disciplinare in caso di esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto - Sollecitazione delle parti a verificare l'eventuale estinzione del procedimento disciplinare per decorso dei termini indebitamente sospesi - Doveri del giudice del merito - Accertamento in concreto del presupposto della "medesimezza" del fatto - Necessità - Criteri.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove il corso dei termini del procedimento disciplinare sia restato sospeso a causa dell'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, il giudice del merito, quando le parti abbiano sollecitato la verifica dell'eventuale estinzione del procedimento medesimo per illegittimità della disposta sospensione, è tenuto a verificare in concreto la sussistenza del presupposto della "medesimezza" del fatto, indagando sull'identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento penale e quello disciplinare, che giustifica la necessaria sospensione del secondo in attesa della definizione del primo, tenendo conto che nelle due ipotesi i criteri di accertamento della responsabilità sono diversi in ragione della diversità del bene tutelato, e senza trascurare di considerare che un'eccessiva limitazione nell'applicazione dell'istituto della sospensione potrebbe determinare una frammentazione dei processi con effetti negativi sotto il profilo dell'economia processuale e dell'interesse dell'incolpato ad un processo unitario rispetto a fatti complessivamente addebitati e maturati in un unico contesto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9277 del 20/05/2020 (Rv. 657659 - 01)