Rapporto di continenza tra fatto contestato e fatto ritenuto nel provvedimento decisorio - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Insussistenza - Riqualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, quando tra il fatto "contestato" nel capo d'incolpazione e quello "ritenuto" nel provvedimento decisorio esiste un "rapporto di continenza", nel senso che gli elementi costituenti il fatto ritenuto sono tutti inclusi tra gli elementi costituenti il fatto contestato, non è configurabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittimamente il C.S.M. può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10086 del 28/05/2020 (Rv. 657685 - 01)