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Disciplina della magistratura - Illecito disciplinare - Cass. n. 24630/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della configurazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente il conseguimento del vantaggio da parte di un terzo in qualche modo legato al magistrato, occorrendo invece che il percettore sia proprio quest'ultimo, sia pure mediatamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, nella parte in cui aveva ritenuto integrato il detto elemento oggettivo in seguito alla stipulazione, tra il coniuge del magistrato e un soggetto indagato in un procedimento penale presso l'ufficio di sua appartenenza, di un vantaggioso contratto di consulenza, comportante l'erogazione di un vistoso compenso, senza verificare se da esso l'incolpato avesse tratto un personale beneficio).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 24630 del 04/11/2020 (Rv. 659451 - 02)

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