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Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – Cass. n. 27412/2020

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare – impugnazioni - Giudizio di revisione - Nuovi elementi di prova ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del giudice disciplinare - Rilevanza in relazione al contenuto della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La revisione della sentenza disciplinare del CSM per effetto dei nuovi elementi di prova descritti dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, postula che il giudice adito si confronti necessariamente con il contenuto della statuizione impugnata per verificare se la sopravvenienza del fatto nuovo risulti rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della stessa, altrimenti finendosi per consentire a quel giudice di rinnovare completamente le valutazioni ivi espresse e di rimettere in discussione, ben oltre i limiti sanciti dalla norma, una decisione ormai irrevocabile. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi in cui l'incolpato, condannato per la violazione di cui all'art.4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, aveva dedotto, a sostegno dell'istanza di revisione, l'assenza di ripercussione in ambito locale o nazionale della vicenda oggetto del procedimento disciplinare, la S.C. ha confermato l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza medesima, emessa dalla Sezione disciplinare, sul rilievo che gli elementi nuovi addotti dall'incolpato risultavano irrilevanti rispetto alla configurazione dell'illecito contestato, calibrato sulla mera idoneità della condotta a ledere l'immagine del magistrato).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27412 del 01/12/2020

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cassazione

27412

2020