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Ammissibilità di documenti allegati all'atto di impugnazione della sentenza – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Disciplinare magistrati - Giudizio di legittimità - Applicabilità delle norme del rito penale alla fase di proposizione del ricorso - Produzione di documenti nuovi - Limiti - Art. 327 bis, comma 2, c.p.p. - Interpretazione - Deroghe.

 

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, il giudizio di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è regolato, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dalle norme processuali penali nella fase della proposizione del ricorso, anche per quanto riguarda l'ammissibilità di documenti allegati all'atto di impugnazione della sentenza disciplinare: ne consegue che non è ammissibile la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, di documentazione nuova, ulteriore rispetto a quella già presente nel fascicolo di merito e diversa da quella di natura tale da non costituire "nuova prova”, né l'art. 327 bis, comma 2, c.p.p. - nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito - può essere interpretato nel senso di consentire la produzione nel giudizio d'impugnazione di documentazione attinente al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, potendosi derogare a tale principio solo per i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (e, comunque, in coerenza con la struttura e la finalità del giudizio di cassazione, purché non attinenti al merito della regiudicanda), nonché per quelli che riguardino l'applicazione dello "ius superveniens", di un giudicato sostanziale, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 01)

 

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