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 Astensione e ricusazione dei componenti – Cass. n. 22302/2021

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Astensione e ricusazione dei componenti - Disciplina - Normativa processuale civile - Applicabilità - Fondamento.

 

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, dovendo applicarsi per il resto - anche in tema di astensione e ricusazione dei componenti della Sezione  disciplinare del CSM - le disposizioni del codice di procedura civile, posto che rimane nell'ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente la disciplina degli stessi istituti (come quelli dell'astensione e della ricusazione) in relazione a processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 03)

 Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 52

 

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