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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020 (Rv. 657042 - 01)

Patto di esclusione della cedibilità del credito - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Conoscenza effettiva del patto del cessionario - Necessità - Fondamento.

Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art_ 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'art_ 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art_ 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020 (Rv. 657042 - 01)

 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1372

OBBLIGAZIONI IN GENERE

CESSIONE DEI CREDITI