Obbligazioni in genere - solidarieta' - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 03)
Pluralità di fatti illeciti ascrivibili a diversi soggetti - Fatto costituente reato soltanto per un obbligato - Termine di prescrizione ex art_ 2947, comma 3, c.c. - Applicabilità al solo obbligato penalmente responsabile - Citazione in sede penale, quale responsabile civile, del soggetto civilmente obbligato in forza di autonoma condotta - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato.
In tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art_ 2947, comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato né, a tal fine, assume rilievo la citazione nel processo penale, quale responsabile civile, del soggetto obbligato civilmente per una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente illecita.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947
OBBLIGAZIONI IN GENERE
SOLIDARIETA'
PRESCRIZIONE