Condizioni - Pagamento effettuato dal "solvens" nella convinzione di non essere debitore - Irrilevanza.
La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebito oggettivo non è esclusa dall'avere il "solvens" effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore e, quindi, senza l'"animus solvendi", nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3894 del 17/02/2020 (Rv. 657149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033
OBBLIGAZIONI IN GENERE
NASCENTI DALLA LEGGE
RIPETIZIONE DI INDEBITO