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Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Cass. n 22984/2020

Obbligazioni in genere - solidarieta' – prescrizione - Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020 (Rv. 659058 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_1297, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2938

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22984

2020