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Pagamento con assegno bancario – Cass. n. 9490/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - con titoli di credito - Pagamento con assegno bancario - Rifiuto del creditore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Titoli di credito - assegno bancario - pagamento In genere.

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9490 del 09/04/2021 (Rv. 661032 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_360_1