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Dichiarazione di rinuncia al credito nel corso di un giudizio disciplinare – Cass. n. 1057/2022

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - rinunzia - remissione - dichiarazione di remissione del debito - Dichiarazione di rinuncia al credito vantato da un avvocato avvenuta nel corso di un giudizio disciplinare - Qualificazione come remissione del debito - Efficacia estintiva - Presupposti - Fattispecie.

 

La dichiarazione di rinuncia di un avvocato ai crediti vantati nei confronti di un cliente, ove resa in un procedimento disciplinare a carico del professionista, va qualificata come remissione del debito ed estingue l'obbligazione solo ove comunicata al debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale dichiarazione non avesse efficacia estintiva, poiché non resa al debitore, ma emessa in un giudizio - disciplinare - distinto da quello di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il credito controverso era in discussione).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1057 del 14/01/2022 (Rv. 663794 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236

 

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Cassazione

1057

2022