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Proprietà - fondiaria: estensione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013

Escavazioni ed opere del proprietario sul proprio fondo - Affidamento dei lavori ad appaltatore - Danni arrecati a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Responsabilità del proprietario - Condizioni.

La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 cod. civ., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013