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Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - per tubi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22389 del 22/10/2009

Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art.890 cod. civ. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Mancanza di disposizioni regolamentari indicanti le distanze da rispettare - Presunzione relativa di nocività - Superamento a condizioni - Fattispecie.

Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto presunta la nocività di un impianto a fronte della fuoriuscita di esalazioni di fumo da un tubo poso sul confine con la proprietà limitrofa, in violazione di una norma regolamentare che imponeva la distanza di tre metri).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22389 del 22/10/2009