Accessione - Applicabilità anche per i beni demaniali - Conseguenze - Manufatto costruito su terreno del demanio marittimo - Cessione "a non domino" - Rilevanza ai fini della perdita della demanialità - Esclusione.
Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali; ne consegue che un manufatto costruito su suolo appartenente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 24/06/2009