Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879 cod. civ. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 cod. civ., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, secondo comma, cod. civ. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14784 del 24/06/2009