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Proprietà - acquisto - a titolo originario - accessione - in genere - esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011

Costruzione da parte di comproprietario su bene comune - Accessione - Esclusione - Disciplina della comunione - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza del consenso degli altri partecipanti - Illegittimità dell'opera.

La costruzione di un'opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l'opera è illegittima.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011