035 Morte del debitore-Dlgs 14/2019 (Art. 12. (Morte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 35 Morte del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 12. (Morte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Articolo vigente |red
Art. 35 Morte del debitore (1)
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione «controllata o giudiziale» concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
----
(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 6 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
2. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «concorsuale» è sostituita dalle seguenti: «controllata o giudiziale».
Precedente formulazione |green
Art. 35 Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 12. (Morte del fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Articolo vigente |red
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello