227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 227 Ripartizioni parziali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 227 Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
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