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Principio della chiarezza e sinteticità degli atti processuali art. 46 disp att. c.p.c. – Il parere del Consiglio di Stato

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile - Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 25 luglio 2023 Parere n. 1068/2023

(disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Art. 46. (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari).

I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile. (54)(55)

((comma abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197)).

 Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale.

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo' essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

 Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 25 luglio 2023 Numero Affare 00741/2023

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. N. 6544.U in data 3 luglio 2023, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso:

La richiesta

L’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso, con nota prot. N. 6544.U del 3 luglio 2023, la richiesta di parere sullo schema indicato in oggetto. Alla nota sono allegati: lo schema di decreto; la relazione vistata dal Ministro, con la richiesta di parere; la relazione tecnica – RT, non bollinata; l’analisi tecnico-normativa - ATN; la relazione di analisi di impatto della regolamentazione - AIR; la valutazione del NUVIR, espressa in data 28 giugno 2023, di adeguatezza dell’attività di analisi così come rendicontata nella relazione di AIR.

Con successiva email dell’11 luglio il Ministero ha trasmesso il testo del parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 giugno 2023. Quanto al parere del Consiglio Nazionale Forense, la email segnala che tale parere non è stato fornito per iscritto, ma espresso nel corso dell’incontro che si è tenuto il 14 giugno tra i vertici del Consiglio Nazionale Forense stesso e il Ministro. In occasione di questo incontro, viene altresì riferito, i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense hanno manifestato l’opportunità di una maggiore considerazione delle esigenze difensive nella determinazione dei limiti dimensionali degli atti e che comunque la nuova disciplina trovasse applicazione solo per le cause di valore inferiore a euro 500.000. Nella redazione finale del decreto – conclude la email - si è tenuto conto delle citate interlocuzioni con il CSM e il Consiglio Nazionale Forense.

Il fondamento normativo

Come richiamato nella relazione illustrativa, lo schema è predisposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, quale novellato dall'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Il comma secondo del suddetto art. 46, introdotto dalla novella, prevede che i processi verbali e gli altri atti giudiziari, quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

I commi quarto, quinto e sesto, anch’essi introdotti dalla novella, prevedono che:

"Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.”

"Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

"Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo."

Pur in assenza di espressa indicazione da parte della fonte primaria, correttamente il Ministero ha identificato la natura normativa del decreto ministeriale ivi previsto e pertanto chiede il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.40.

Il contenuto dello schema

L'art. 1 determina l'oggetto del regolamento.

L'art. 2 stabilisce i criteri di redazione degli atti processuali di parte, fissandone la struttura secondo un'articolazione che recepisce i requisiti di forma e di contenuto prescritti per legge, curando inoltre che l'esposizione degli argomenti sia improntata ai principi di sinteticità e chiarezza.

La relazione soggiunge che un modello esemplificativo di redazione sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia allo scopo di agevolare la stesura degli atti processuali in conformità al tipo normativo.

L'art. 3 determina il limite dimensionale dei soli atti di parte, giacché, argomenta la relazione illustrativa, l’ultimo comma del citato art. 46 disp. att. c.p.c. vincola i provvedimenti del giudice al rispetto dei soli "criteri" redazionali (e, dunque, non del limite dimensionale).

L'art. 4 elenca gli elementi degli atti che non concorrono al raggiungimento dei limiti dimensionali.

L'art. 5 disciplina le deroghe ai limiti dimensionali e prevede, in particolare, che i limiti di cui all'art. 3 possano essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso il difensore deve esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti ed inserire un indice e una breve sintesi. L’ultimo comma prevede che taluni eventi della vicenda processuale (proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale) giustifichino il ragionevole superamento dei limiti.

L'art. 6 offre indicazioni redazionali (tipologie e dimensioni dei caratteri, interlinea e margini), cui aggiunge il divieto di note, salvo che per la sola indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

L'art. 7 disciplina i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice, prescrivendo che anche gli atti del giudice siano rispettosi dei principi di chiarezza e sinteticità, oltre che dei criteri di cui agli artt. 2 e 6 in quanto compatibili, e che i provvedimenti giudiziali soggetti ad impugnazione siano redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

L'art. 8 prescrive l'osservanza delle specifiche tecniche e la compilazione degli schemi informatici disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24”, funzionali al rapido inserimento dei dati nei registri del processo e all'efficiente svolgimento del processo telematico.

L'art. 9 prevede che delle disposizioni del decreto si tenga conto nella definizione delle linee programmatiche proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura; che il Ministero, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisca le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura e che, in particolare, sostenga le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura.

L'art. 10 prevede la costituzione di un Osservatorio permanente che vigili sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal regolamento anche al fine di aggiornarli, come previsto dall'art. 46 citato.

L'art. 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 12 prevede che il regolamento acquisti efficacia il 1° settembre 2023 — in ragione, chiarisce la relazione, della necessità di attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, aventi scadenza a tale data — e si applica ai procedimenti introdotti successivamente alla data indicata.

Considerato:

Osservazioni generali

Come richiamato anche nel parere del CSM, il principio della chiarezza e sinteticità degli atti processuali – tanto delle parti quanto del giudice – introdotto nel diritto positivo all’art. 3, comma 2, del c.p.a., è da considerare principio generale dell’ordinamento e, per quanto qui rileva, è stato da ultimo specificato con riferimento al processo civile dalla novella all’art. 121 c.p.c. disposta dal già ricordato decreto legislativo n. 149 del 2022. In diretta attuazione di tale principio si collocano dunque l’art. 46 disp. att. c.p.c. il cui contenuto è stato sopra richiamato e l’emanazione del regolamento da quest’ultimo previsto, con la introduzione di criteri e limiti (da intendersi, dimensionali) per gli atti del processo civile.

Il parere del CSM ricorda inoltre che gli interventi normativi su richiamati e la disciplina ora in esame si inseriscono nel solco tracciato da una serie di interventi operati dai vertici della Giustizia ordinaria (i Protocolli promossi dalla Cassazione fin dal 2015 e rinnovati da ultimo il 2 marzo 2023) e della Giustizia amministrativa. Circa quest’ultima, in particolare, con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, è stato introdotto, nelle norme di attuazione del c.p.a., di cui all’allegato 2 al c.p.a. medesimo, l’art.13-ter. Tale articolo, la cui formulazione appare per vari aspetti ora ripresa dal più volte citato art. 46 disp. att. c.p.c., prevede che con decreto del Presidente del Consiglio di Stato siano determinati criteri e limiti dimensionali degli atti del processo.

Per quanto detto per vari aspetti, alla luce delle norme e dei Protocolli sopra citati, lo schema in esame appare – come rilevato anche dal CSM - a contenuto per larga parte predeterminato.

Una differenza significativa fra giustizia civile ed amministrativa emerge, tuttavia, con riferimento alle conseguenze previste dal legislatore per il mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti: mentre l’art. 13-ter disp. att. c.p.a. prevede che il giudice sia tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti fissati e che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non sia motivo di impugnazione, viceversa per la giustizia civile il legislatore si è limitato a prevedere, nella novella all’art. 46 disp. att. c.p.c., che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma “può” essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Al riguardo, occorre ricordare che la legge 26 novembre 2021, n. 206, che ha conferito la delega esercitata con il d. lgs. n. 149 del 2022 prevedeva, all’art.1, comma 17, lettera e): “il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;”. A rigore, quindi, il legislatore delegato, al di fuori dei casi in cui l’atto avesse raggiunto il suo scopo, avrebbe potuto adottare soluzioni più articolate del puro e semplice diniego di invalidità in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche; tanto premesso, lo schema di regolamento in esame si è, comunque, correttamente attenuto alla scelta operata in sede di attuazione della delega, che non poteva essere disattesa dalla disciplina regolamentare.

Osservazioni sull’articolato

Art. 1 (Oggetto)

L’articolo indica l’oggetto del regolamento, specificando che esso stabilisce criteri di redazione e limiti dimensionali degli atti del processo civile per cause di valore inferiore a euro 500.000 e regola gli schemi informatici degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Come dichiarato nella relazione, il limite di applicabilità per valore della causa è stato inserito nell’originario schema su richiesta del Consiglio Nazionale Forense. Si tratta di una scelta di merito sostanziale compiuta dall’Amministrazione, come tale esulante dal sindacato esperibile in questa sede.

Può solo osservarsi che la formulazione dell’art. 46, secondo la quale i limiti sono stabiliti “tenendo conto … [fra l’altro] del valore” della controversia avrebbe consentito anche una più articolata graduazione dei limiti dimensionali degli atti, in ipotesi individuando fasce di valore differenziate delle controversie cui correlare proporzionali limiti, e comunque ferma restando la necessità di prevedere sempre la facoltà di deroga per fattispecie di particolare complessità (pena, in caso contrario, una costituzionalmente illegittima compressione del diritto di difesa).

Dalla formulazione dell’articolo attualmente proposta, tuttavia, potrebbe inferirsi che non solo i limiti dimensionali, ma anche i criteri di redazione e gli schemi informatici indicati non si applichino alle cause di valore pari o superiore a euro 500.000, ciò che non sembra né negli intendimenti del Ministero, né, invero, ragionevole. Si suggerisce, quindi, una diversa formulazione, che potrebbe essere come segue: “Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce, altresì, i limiti dimensionali degli atti del processo civile per cause di valore inferiore a euro 500.000.”

Art. 2 (Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero)

Il comma 1 appare in certo modo ripetitivo – peraltro non testualmente - dell’art. 121, secondo periodo, c.p.c.; tenuto conto del diverso rango delle due fonti e del generale criterio che considera come inopportuna la riproposizione, in una fonte inferiore, di disposizioni già recate da una fonte superiore – tanto più se in una formulazione non identica - valuti l’Amministrazione l’opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero riformularla in termini finalistici, quale incipit al comma 2, da rinumerarsi come comma 1 (“Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, in conformità a quanto prescritto dall’art. 121 c.p.c.,”).

Art. 3 (Limiti dimensionali degli atti processuali)

Il comma 2 si limita a prevedere che, nel conteggio del numero massimo dei caratteri, non si computino gli spazi. Si veda peraltro quanto osservato più oltre, sub art. 4.

Art. 4 (Esclusioni dai limiti dimensionali)

Valuti l’Amministrazione – anche alla luce di quanto si argomenta più oltre, sub art. 6 - di sopprimere la lettera f), cosicché anche le note siano computate ai fini della determinazione della dimensione dell’atto. A tal fine andrebbe integrato altresì l’art. 3, comma 2, inserendo, dopo le parole: “Nel conteggio del numero massimo di caratteri” le parole: “si computano le note e”.

Art. 5 (Deroghe ai limiti dimensionali)

L’articolo, relativo alle deroghe ai limiti dimensionali, il cui contenuto è stato ricordato sopra, riproduce pressoché testualmente, al comma 1, quanto già previsto dall’art. 46 disp. att. c.p.c. laddove fa riferimento a “tipologia, (..) valore, (..) complessità della controversia, (…) numero delle parti e (..) natura degli interessi coinvolti”. L’Amministrazione ha operato la scelta di rimettere alla responsabilità del difensore la facoltà di superare il limite dimensionale, imponendogli solo, in tal caso, un obbligo di sintetica motivazione. Con ciò non ha accolto la richiesta del CSM che fosse il giudice ad autorizzare preventivamente la deroga al limite dimensionale degli atti, in analogia a quanto già previsto, per il processo amministrativo, nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato attuativo dell'art. 13-ter disp. att. c.p.a. A ciò si aggiunge quanto previsto al comma 2, ove una serie di eventi processuali sono fin d’ora espressamente richiamati quale causa di giustificazione del “ragionevole” superamento dei limiti, in tal senso indirizzando il giudice chiamato a valutare - sia pure, come detto, solo al fine della liquidazione delle spese processuali - la congruità della deroga operata dalla parte.

Trattasi di scelte squisitamente di merito, come tali esulanti dal sindacato esperibile in questa sede, potendosi solo osservare che, in relazione al fine dichiaratamente perseguito dallo schema in esame della chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile - valori a loro volta strumentali, fra l’altro, al fine della celerità del giudizio -, solo l’esperienza potrà fornire risposta circa l’efficacia di tale disciplina, in ciò rivelandosi preziosi da un lato gli elementi conoscitivi forniti nell’AIR allegata allo schema e, dall’altro, la prevista costituzione di un apposito Osservatorio, correlati alla previsione normativa (art. 46, quarto comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.) di operare una revisione biennale del regolamento.

Art. 6 (Tecniche redazionali)

Il comma 2 vieta il ricorso a note, “salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali, nonché dei riferimenti dottrinari.” Dal parere del CSM emerge che il Consiglio era stato chiamato ad esprimere il parere su una versione precedente dello schema, nella quale si vietava senz’altro la trascrizione in nota delle massime e di brevi estratti della dottrina citata, versione che il Consiglio ha giudicato eccessivamente rigida. Al riguardo, valuti l’Amministrazione se, vista la consentita ammissibilità delle note e al fine di definire un ragionevole punto di equilibrio fra l’esigenza di sinteticità degli atti da un lato e la possibilità di piena esplicazione delle argomentazioni di parte dall’altro, con il richiamo ragionevole e non incontinente a precedenti e dottrina, non possa essere opportuno inserire all’art. 3, comma 2, la previsione che, nel conteggio del numero massimo consentito di caratteri, si computano anche le note, ciò che è agevolmente permesso dai più correnti programmi di videoscrittura. In tal modo sarebbe rimesso al prudente apprezzamento della parte se e in che misura utilizzare le note e le citazioni, nell’equilibrio complessivo dell’atto.

Va, inoltre, considerato, con riguardo alla stretta legittimità della scelta, che il citato art. 46 disp. att. c.p.c. consente di non tenere conto, nella determinazione dei limiti dimensionali, solo “dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto”, mentre è da escludersi che le note attengano all’intestazione dell’atto o alle indicazioni formali dello stesso.

Andrebbe altresì chiarito se – come appare preferibile - si applichino anche alle note le tecniche redazionali di cui all’art. 6, comma 1, dello schema in esame, al fine di garantire la complessiva leggibilità dell’atto, che, specie nella lettura in video, potrebbe essere pregiudicata da parti in nota scritte con caratteri troppo minuti e interlinea troppo ridotta.

Art. 7 (Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice)

La prima parte del comma 1 si espone alla medesima osservazione espressa, con riferimento agli atti delle parti private e del pubblico ministero, sub art. 2.

La Sezione condivide poi il rilievo, contenuto nel parere espresso dal CSM, circa la problematicità del rinvio – contenuto nel comma 1 – ai criteri di cui all’art. 2: se esso fosse da intendersi riferito al comma 1 dell’art. 2, sarebbe superfluo in quanto ripetitivo del concetto già espresso nella prima parte del comma 1 dell’art. 7; se invece si fosse inteso richiamare il comma 2 dell’art. 2, il rinvio sarebbe improprio, essendo tale disposizione modellata sul contenuto degli atti di parte, con l’eccezione della lettera c), sulle parole chiave, sì che la disposizione potrebbe limitarsi a richiamare tale lettera.

Art. 10 (Istituzione di un osservatorio permanente)

L’istituzione di un Osservatorio permanente appare particolarmente opportuna, considerati il contesto della giustizia civile (quale evidenziata fra l’altro nella relazione di AIR) e gli impegnativi obiettivi perseguiti dai recenti interventi normativi e dallo schema in esame, anche in relazione al PNRR. La Sezione può solo esprimere l’auspicio che l’Osservatorio – ad onta del divieto di qualsivoglia onere finanziario, affermato nel comma 2 dell’articolo e ribadito in via generale, per l’attuazione di tutto il regolamento, dall’art.11 - possa venire fornito di tutta la strumentazione necessaria al suo più efficace funzionamento.

Art. 12 (Efficacia)

L’articolo prevede che il decreto acquisti efficacia il 1° settembre 2023 e si applichi ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. Il testo ha recepito l’osservazione contenuta nel parere del CSM, il quale aveva osservato – rispetto al testo sottopostogli, ai sensi del quale il decreto avrebbe acquistato efficacia il 30 giugno 2023 e si sarebbe applicato anche ai procedimenti pendenti a tale data – che in tal modo si prospettava il rischio del prodursi di decadenze e aveva suggerito di posticipare la data di efficacia rispetto a quella di adozione del decreto.

Per quanto attiene alla formulazione dell’articolo, la Sezione ricorda che - in relazione alla nota previsione dell’art. 10, comma primo, delle disposizioni sulla legge in generale, per cui “le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto” - tale termine per i regolamenti non è derogabile se non direttamente dallo stesso legislatore (cfr. ex multis i pareri di questa Sezione nn. 553/2023, 937/2023, 1061/2023); pertanto un regolamento non potrebbe autonomamente disporre un termine diverso in ordine alla propria entrata in vigore né tantomeno attribuire efficacia retroattiva alle proprie disposizioni. In relazione a tali premesse, poiché è al momento incerto se alla data del 1° settembre 2023 il regolamento in esame sarà entrato in vigore, dipendendo l’entrata in vigore anche da adempimenti successivi al perfezionamento dell’atto quali il visto e la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si suggerisce la seguente formulazione cautelativa: “Il presente decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023, ovvero dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva”.

Conclusioni

In conclusione, la Sezione - preso atto delle illustrate scelte di merito operate dall’Amministrazione e tenuto conto della finalità di contemperare la piena esplicazione del diritto di difesa delle parti e le esigenze di sinteticità degli atti processuali e celerità del processo - ribadisce l’essenzialità di una accurata opera di monitoraggio sugli effetti prodotti dall’applicazione della disciplina in esame, ai fini della sua prospettata revisione biennale, tenuto conto dell’obiettivo di accelerazione dei tempi della giustizia civile, anche in relazione ai vincoli posti dal PNRR.

P.Q.M.

Nei sensi suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE; IL PRESIDENTE;

Daniele Ravenna; Paolo Troiano;

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci