Avvocati - Mancata o tardiva restituzione dei documenti al cliente: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 92 del 27 marzo 2024
Sussiste violazione dell’art. 33 c.d.f. (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta. . . l’illecito prescinde dal danno
Sussiste violazione dell’art. 33 c.d.f. (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta Sussiste violazione dell’art. 33 c.d.f. (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta), anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento stesso non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 92 del 27 marzo 2024