La responsabilità dell’avvocato - Gli orientamenti delle Sezioni Civili - Anno 2023
Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Civili - Anno 2023 - Le responsabilità professionali (di Vittoria Amirante) - dal sito web della Corte di Cassazione
Nel corso dell’anno 2023 il sindacato nomofilattico della Corte di cassazione in tema di responsabilità professionali si è appuntato, oltre che sui temi “classici” della colpa e del nesso causale, in particolar modo sul contenuto dell’obbligazione del professionista e sull’ampiezza degli obblighi informativi posti a suo carico.
In via generale Sez. 2, n. 09063/2023, Fortunato, Rv. 667517-01, ha ribadito che il professionista, nell’espletamento della prestazione promessa, è obbligato, ai sensi dell’art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. Sez. 3, n. 20707/2023, Ambrosi, Rv. 668357-01, ha chiarito, invece, da parte sua, che il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev’essere provato dall’attore, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente “distante” da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l’esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l’inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).
In relazione alla peculiare fattispecie del contratto d’opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché afferente ad un’attività svolta iure privatorum), Sez. U, n. 13849/2023, Pagetta, Rv. 667736-01, hanno chiarito che la nullità del contratto privo della forma scritta prevista ad substantiam rileva unicamente nel rapporto tra l’amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nei confronti dei terzi.
Con riferimento alla professione forense, Sez. 3, n. 21953/2023, Vincenti, Rv. 668599-01, ha affermato che l’avvocato - i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato - è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.
Ne consegue che, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, il professionista non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente.
Sez. 1, n. 35489/2023, Dongiacomo, Rv. 669667-01, in un caso in cui l’errore professionale addebitabile all’avvocato aveva determinato la revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall. (e, dunque, la definitiva perdita della possibilità, per il cliente, di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario), ha statuito che, in ragione della conseguente inutilità dell’attività difensiva precedentemente svolta, al professionista non fosse dovuto alcun compenso, e ciò indipendentemente dal fatto che l’adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole fosse stata sollecitata dal cliente medesimo.
Per quanto attiene, in particolare, al contenuto della prestazione Sez. 3, n. 15271/2023, Moscarini, Rv. 667995-01, ha precisato che tra gli obblighi professionali dell’avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico, il cui adempimento è onere dell’avvocato medesimo provare onde non incorrere in responsabilità professionale.
All’affermazione di questo principio di diritto è seguita la cassazione con rinvio della sentenza di merito che aveva negato la responsabilità di un avvocato per aver ritardato la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. - con conseguente rigetto di quest’ultimo per carenza del presupposto del periculum in mora -, sul presupposto che il cliente non avesse dimostrato la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria per l’instaurazione del procedimento.
Sez. 3, n. 34412/2023, Moscarini, Rv. 669587-01, si è focalizzata, invece, sull’obbligo per l’avvocato di informare il cliente del livello di complessità dell’incarico ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, e di comunicargli, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale, con onere della prova del relativo adempimento a suo carico, siccome afferente alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c.