Avvocato - Deontologia - formazione e aggiornamento professionale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 8 aprile 2024
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale – Ma è scriminata dallo stato di necessità (che va però provato e non meramente affermato)
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. Tuttavia, tale causa scriminante non ricorre allorché sia meramente affermata, ovvero rimasta priva di ogni riscontro documentale o probatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 123 del 8 aprile 2024