Avvocato – Deontologia -incarico nei confronti dell’ex cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 27 marzo 2024
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza - irrilevante il consenso del cliente stesso (e legittime le ipotesi sine die)
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.
Con riferimento ai limiti relativi all’assunzione di un incarico professionale nei confronti di un ex cliente (art. 68 cdf), l’irrilevanza del consenso del cliente (il quale non scrimina l’illecito) e l’assenza di un termine -altrimenti biennale- nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 68 cdf cit. sono entrambi precetti conformi alle norme comunitarie regolatrici della materia, affermati in sede europea dalla “Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo” adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, di cui la norma deontologica de qua rappresenta l’applicazione in sede nazionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 105 del 27 marzo 2024