Avvocato - Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 19403 del 15/07/2024
Designazione del da parte del procuratore costituito - Cancellazione dall'albo del procuratore - Effetti - Inefficacia della domiciliazione - Esclusione - Interruzione del giudizio - Necessità - Prosecuzione del processo - notificazione - presso il domiciliatario
La notifica eseguita ex art. 141 c.p.c. presso il domiciliatario (non deceduto, né cancellato) designato dal procuratore costituito è valida ed efficace anche nel caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'albo di quest'ultimo, la quale non determina l'inefficacia della domiciliazione, bensì l'interruzione automatica del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa all'esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine "lungo" ex art. 327, comma 1, c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso con cui la parte, costituitasi in primo grado a mezzo di un avvocato del foro di Paola, domiciliatosi presso un avvocato del foro dell'adito Tribunale di Catanzaro, si doleva della nullità della sentenza impugnata in quanto l'atto di appello era stato notificato al domiciliatario designato dal proprio procuratore dopo che quest'ultimo si era già cancellato dall'albo).