Avvocato - albo - iscrizione - Requisito ex art. 17, comma 1, lett. h), l. n. 247 del 2012 - condotta irreprensibile Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19726 del 17/07/2024
Nozione - Valutazione di gravità - Necessità - Qualità di imputato del richiedente - Rilevanza - Limiti - Fondamento - Presunzione di innocenza
Il requisito della "condotta irreprensibile" - previsto dall'art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati - impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell'idoneità dell'interessato, sotto il profilo dell'onorabilità, a garantire l'affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è - di per sé - ostativa, essendo necessario quantomeno che l'accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva ritenuto ostative all'iscrizione al registro dei praticanti avvocati le circostanze di avere riportato una pregressa condanna definitiva alla multa di Euro 2.000,00 per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e di essere sottoposto a due procedimenti penali per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, senza tener conto della risalenza nel tempo delle condotte e senza verificare se l'attuale condizione di imputato del ricorrente, per fatti di circa nove anni addietro, si fosse tradotta nell'avvenuto accertamento della sua responsabilità penale mediante l'emissione di una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva).