Avvocato - onorari - procedimento di liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24347 del 10/09/2024
Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Differenza dagli atti di istruzione preventiva - Spettanza dei compensi per la fase decisoria - Sussistenza - Fondamento.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile.
Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.