Avvocato – Deontologia - Espressioni offensive o sconvenienti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 27 maggio 2024
illecito definire “faccia di bronzo” la controparte - illecito definire “demenziale” la tesi avversaria
Configura violazione dell’art. 52 cdf, utilizzare un tono canzonatorio nei confronti della controparte definendola “faccia di bronzo”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.
Configura violazione dell’art. 52 cdf, definire le difese avversarie come “demenziali”, giacché il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024