Accaparramento di clientela - siti internet - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 maggio 2024
Vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste - l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico
Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024