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Notificazione telematica effettuata dall’avvocato (nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022) – Corte di Cassazione, Sentenza n. 28452, del 06/11/2024

Mancata consegna del messaggio per “casella piena” o per altra causa imputabile al destinatario - Perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario - Esclusione - Conservazione degli effetti per il mittente - Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio - Necessità.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21/11/2023 – hanno affermato il seguente principio:

«Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). 
Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC».

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 3-ter della legge n. 53 del 1994 (inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 e non applicabile alla fattispecie ratione temporis) - secondo le quali «quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: 
a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; 
b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie. 
Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.» – costituiscono regole innovative circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile.