Avvocato – Deontologia – condotta - accertare l’identità del cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 20 giugno 2024
Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino - L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di assumere l’incarico (art. 23 cdf), ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024