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Ricorso per cassazione - cancellazione della società dal registro delle imprese - conferimento del mandato difensivo con procura speciale - Corte di Cassazione, SU n: 29812, del 19/11/2024

Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Conseguenze.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) «sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale»; II) «per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura») – hanno affermato il seguente principio
«In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato»